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Governo

I Dipartimenti sono stati istituiti dal D.P.R. n. 382/80 quale organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fine o per metodo; lo stesso D.P.R. ne ha individuato gli organi.

Il Direttore. È dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza sostanziale; è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni rinnovabile una sola volta.

  • Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e ne rende esecutive le delibere;

  • Vigila sull’osservanza delle leggi e delle norme e sulla regolare gestione contabile;

 Il Consiglio. Ne fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori – ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato – ed il personale equiparato afferenti al Dipartimento; il Segretario amministrativo con voto deliberante e con funzioni di segretario; i rappresentanti del personale tecnico- amministrativo in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato; un ugual numero di rappresentanti degli studenti secondo le modalità stabilite dal regolamento del Dipartimento. Partecipano, altresì, al Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, sino a tre rappresentanti dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali operanti nel Dipartimento.

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, su base trimestrale.

Spetta al Consiglio l’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo. Di competenza del consiglio è l’adozione del Regolamento.

Il Consiglio può prevedere la costituzione di Commissioni competenti in materie determinate.

 La Giunta.È presieduta dal direttore ed è composta da due (o più di due purché venga mantenuta la proporzionalità delle componenti) rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie:

professori di prima fascia; professori di seconda fascia; ricercatori; personale tecnico- amministrativo e studenti, eletti tra quelli facenti parte del Consiglio; di essa fa parte di diritto il Segretario amministrativo con funzioni di segretario. La Giunta ha, in ogni caso, funzioni istruttorie su tutte le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.

          Il Direttore di Dipartimento è coadiuvato, nella gestione delle attività del Dipartimento, dal Segretario amministrativo, che è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti.

 I dipartimenti godono di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria entro i limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Il Dipartimento può articolarsi in sezioni.